federicakika

Thursday, May 24, 2007

giusto per la cronaca ...

.... per ricollegarmi al mio post del 17 Maggio!

..studiato oggi!...
Codice civile art 10
"qualora l'immagine di una persona o dei genitori (...) si stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni"

(il diritto all'immagine costituisce specificazione del diritto all'identità personale, inteso come il diritto di ciascun individuo a non veder travisata la propria personalità individuale)

(Io adoro il diritto!!)

1 Comments:

  • At 7:21 AM, Anonymous Anonymous said…

    Ciotaròòò!! Veramente stai sbagliando libro..
    dovresti leggere -> Diritto incivile:"u codice ara mersa" edito da Santa Pazienza in cui nell'art -10 dichiara:...(omissis) l'abusante, può disporre dei cessi dell'abusato, o del foro cittadino sotto permesso dell'autorità giudiziaria, con il risarcimento dei panni (qualora vengano meno a causa di una improvvisa perdita di sali minerali o "sciolta") secondo le regole vigenti della legge italiana la quale va al rimando e in prescrizione fino ad età tardiva e catananna! Tale legge è anche chiamata "fifty+fifty" (fissu tu ca iu campu cent'anni)...secondo me la cosa migliore da fare è quella che t'ho spiegato l'altra volta :-D sai come la penso sulla legge italiana...

     

Post a Comment

<< Home

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
 
"Twenty Five"